La possibilità che ai condomini in ritardo con il pagamento dei contributi condominiali venga applicata un’ indennità di mora può essere prevista solo dal regolamento contrattuale, vale a dire quello accettato o approvato da tutti i condomini. Anche qualora l’indennità di mora fosse prevista da questo tipo di regolamento, se eccessiva, può essere ridotta equamente dal giudice, come previsto dall’articolo 1384 del Codice civile, avendo natura di clausola penale (Tribunale Torino 24/3/1986). Sulle somme pagate con ritardo sono invece dovuti gli interessi legali, fissati dal primo gennaio 2020 nella misura dello 0,05% su base annua. Interessi superiori a quelli legali (per esempio bancari) possono essere previsti solo da un regolamento contrattuale , mentre non potrebbero essere introdotti a maggioranza dall’assemblea, pena nullità della relativa delibera. Sempre nel campo della morosità ricordiamo che l’amministratore non può affiggere nell’androne l’elenco dei condomini morosi , con l’invito a mettersi in regola o addirittura con l’indicazione dell’importo dovuto. L’Autorità garante della protezione dei dati personali, infatti, ha stabilito che questo tipo d’iniziativa contrasta con il diritto alla privacy dei destinatari. La Cassazione (26/9/2007, n. 35543) ha addirittura ravvisato il reato di diffamazione nell’affissione nella bacheca condominiale, potenzialmente accessibile anche agli estranei, dell’elenco dei condomini morosi.